La mancata adozione della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) è stata indicata come un antecedente causale decisivo nel disastro dell’hotel Rigopiano, a Farindola (Pescara), travolto da una valanga che provocò 29 morti. Nelle motivazioni della sentenza bis depositate oggi, la Corte d’appello di Perugia ha chiarito che l’assenza di quel documento non ebbe peso perché provocò il distacco della valanga, evento naturale non imputabile di per sé a nessuno, ma perché impedì ad altri soggetti istituzionali con poteri di Protezione civile di adottare misure capaci di evitare la distruzione della struttura e la morte delle persone presenti.
I giudici hanno richiamato anche la distinzione, già indicata dalla Cassazione, tra “pericolo” e “rischio”: il primo riguarda l’evento naturale in sé, il secondo le conseguenze che quell’evento può avere su persone e cose, dunque il terreno delle decisioni umane e, in linea di principio, contenibile. Su questa base è stata individuata per gli imputati del cosiddetto “blocco Provincia” la cautela violata nella mancata verifica preventiva dei mezzi idonei a garantire la viabilità della SP8 in inverno, ritenuta alla base dei delitti di omicidio e lesioni.
Nel provvedimento si sottolinea che alla tratta Mirri-Rigopiano della SP8 era stata assegnata una turbina Unimog, ma il mezzo risultava fuori uso almeno dal 6 gennaio. Per la Corte, i responsabili provinciali della viabilità non colsero la gravità del guasto e non tennero conto dei tempi di riparazione indicati dall’officina in almeno 20 o 30 giorni, tempi che avrebbero dovuto imporre strumenti alternativi. I magistrati hanno aggiunto che, in pieno inverno e in area montana, nevicate intense erano assai probabili e lo era anche il distacco di slavine, seppure di dimensioni inferiori a quella del 18 gennaio.
Per l’allora sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, la Corte ha invece ritenuto non esigibile un comportamento diverso. I poteri di intervento previsti dalla legge regionale 47 del 1992 potevano essere esercitati solo dopo l’adozione degli strumenti predittivi generali, a cominciare dalla Clpv. Solo con una chiara delimitazione delle zone a rischio valanghivo, hanno scritto i giudici, il sindaco avrebbe potuto emettere ordinanze di sgombero o limitare temporaneamente l’accesso alle strutture. Per questo è stata esclusa sia per Lacchetta sia per il responsabile dell’Ufficio tecnico Enrico Colangeli la colpa contestata in relazione alle condotte già oggetto di responsabilità, con assoluzione per entrambi.
Lo scorso 11 febbraio la Corte d’appello di Perugia aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, poi deceduto il 2 luglio. Erano stati assolti l’ex sindaco Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera, mentre per gli ex dirigenti della Provincia Di Blasio e D’Incecco era intervenuta la prescrizione. Nel dispositivo, infine, i giudici hanno ribadito che una prevenzione adeguata avrebbe dovuto precedere di molto la tragedia e partire dall’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo, condizione dalla quale sarebbe derivata la possibilità di vietare, limitare o disciplinare l’accesso al luogo.




