Chi lascia il lavoro perché vittima di violenza o di atti persecutori può avere diritto alla Naspi, perché in questi casi le dimissioni vengono trattate come disoccupazione involontaria. Lo ha chiarito l’Inps, spiegando che la rinuncia all’impiego non va letta come una scelta libera ma come una forma di autodifesa: «la scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensi’ un atto di autodifesa».
Il chiarimento arriva con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, in cui l’Istituto precisa che violenze e condotte persecutorie possono rendere oggettivamente impossibile proseguire l’attività lavorativa anche quando provengano da persone esterne all’ambiente professionale. La tutela, quindi, si estende anche alle situazioni in cui molestie o minacce incidano sull’equilibrio psicofisico o sulla sicurezza quotidiana della persona, compreso il percorso casa-lavoro, se questo impedisce di raggiungere la sede in condizioni sicure.
Restano però necessarie circostanze oggettive e documentate. Su questo punto l’Inps ha coinvolto il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che richiamando la Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle vittime ha confermato che le dimissioni per violenza di genere rientrano nelle tutele per la disoccupazione incolpevole, a condizione che esista un collegamento effettivo tra i comportamenti vessatori e il contesto lavorativo.
Nel presentare la misura, l’Istituto ha ribadito la necessità di offrire protezione concreta a chi si trova in una condizione di vulnerabilità. «L’indipendenza economica rappresenta un pilastro fondamentale per permettere a qualunque persona di sottrarsi a contesti di rischio», ha affermato l’Inps.
Le sedi territoriali, infine, gestiranno le pratiche con corsie prioritarie e massima riservatezza, per coniugare il rispetto delle norme con la tutela della persona.




