La formazione è una delle “voci” all’interno della sicurezza sul lavoro. Dovere del Datore di Lavoro, diritto-dovere del lavoratore e di tutte le figure che ruotano in questa galassia. È grazie a questo processo educativo che vengono trasferite conoscenze e procedure indispensabili per l’esecuzione dei propri compiti in sicurezza. Non solo: la formazione costituisce anche l’allenamento all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi sul luogo di lavoro.
La corretta gestione della sicurezza in un’azienda o in un sito produttivo non può prescindere dallo sviluppo di questa forma di competenza.
Le figure interessate dalla formazione
La formazione nell’ambito della sicurezza interessa molteplici figure, tutte contraddistinte da una formazione a loro dedicata: DDL con funzioni di RSPP, Dirigente, Preposto, RSPP, ASPP, RLS e Lavoratore. La formazione deve essere il più completa possibile e per questo motivo, in alcuni casi, viene anche coinvolto il Medico Competente che la impartisce ai lavoratori per quanto di sua competenza.
In generale, però, sono i corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 il “nocciolo” della formazione.
Corsi d.lgs. 81/08
Sono diversi gli articoli, all’interno del D.Lgs. 81/08, a prevedere la formazione sicurezza sul lavoro per le diverse figure interessate da questo provvedimento e una parte importante, in tal senso, la riveste anche la valutazione del rischio. Infatti, nel Documento di Valutazione dei Rischi vanno individuate quelle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiederanno una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Sostanzialmente, la formazione viene gestita in seno a vari Accordi Stato-Regioni che ne disciplinano contenuti e modalità di svolgimento, congiuntamente a decreti attuativi.
Corsi sicurezza sul lavoro
Il Datore di Lavoro che possieda i requisiti previsti dalla normativa per poter svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi dovrà seguire l’apposito corso di formazione secondo quanto previsto dalle CSR del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
Per i Lavoratori, il Dirigente e il preposto i punti di riferimento sono l’Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori, anch’esso del 21 dicembre 2011 e l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Quest’ultimo detta anche le nuove disposizioni per la formazione dei RSPP e ASPP, abrogando il precedente accordo stipulato nell’ormai lontano 2006.
L’RLS, dal canto suo, deve frequentare l’apposito corso di formazione previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le disposizione della CSR del 22 febbraio 2012, invece, individuano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. I lavoratori che utilizzano dette attrezzature devono essere formati frequentando gli appositi corsi, il cui svolgimento deve avvenire seguendo le modalità previste dall’accordo stesso.
E i lavoratori adibiti a compiti speciali? Formazione specifica anche per loro: sia per gli addetti al primo soccorso che per gli addetti alla lotta antincendio. I primi frequenteranno corsi conformi al D.M. 388/03 e i secondi seguiranno l’attività formativa conforme al D.M. 10 marzo 1998.
Requisiti dei formatori
I corsi di formazione per la Sicurezza sul Lavoro devono essere erogati dagli enti stabiliti dal D.Lgs. 81/08, congiuntamente ai sistemi di accreditamento regionali. Lo svolgimento dei corsi deve avvenire seguendo le indicazioni ricomprese nei vari Accordi Stato-Regioni di cui abbiamo parlato più sopra.
Anche i docenti devono aver effettuato opportuni corsi per la docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro, ed essere in possesso di pregressa esperienza nel ruolo. Se mancante, l’aspirante docente dovrà effettuare dell’affiancamento con un docente già qualificato ad erogare formazione, in qualità di co-docente oppure tutor.