Quando decidiamo di valutare la vendita di oro usato in nostro possesso, fatte tutte le dovute riflessioni a riguardo, il dubbio maggiore riguarda la fatidica domanda: quale compro oro scegliere?
L’indecisione nasce in effetti da un numero sempre maggiore di esercizi commerciali che offrono il servizio di compravendita di gioielli. Questo genera confusione e insicurezza nella scelta dell’operatore serio e affidabile.
Il recente Decreto legislativo 92/2017, che introduce tutta una serie di norme utili a regolamentare la professione (a tutela dei consumatori e anche dei professionisti), può essere un valido strumento nella scelta del compro oro a cui rivolgersi.
Cosa dice il D.Lgs 92
Il decreto in oggetto, approvato nel Maggio 2017, introduce una disciplina chiara e coerente della professione relativa al compro oro. Questo passo in avanti, apparentemente scontato, è di per sé un vantaggio enorme per scegliere il miglior compro oro a cui rivolgersi per vendere i propri gioielli.
Troppo spesso questo genere di attività ha attratto esercenti poco professionali ed interessi illeciti, che oltre a perpetrare una condotta opaca generavano scarsissima tutela per il consumatore.
Per scegliere il compro oro ideale, da oggi, è possibile dunque verificare che quest’ultimo osservi tutti gli obblighi di legge introdotti dal decreto, qui elencati:
Con il decreto viene anzitutto definita con precisione l’attività di compro oro, che può essere primaria ma anche subordinata ad altra attività di un esercizio commerciale, come per esempio una gioielleria standard.
Viene inoltre introdotto un registro degli operatori compro oro, a cui ogni esercente è obbligato a iscriversi. Sapere di avere a che fare con un esercizio regolarmente registrato, dunque, diventa il primo indizio di professionalità.
Le transazioni in soldi contanti vengono inoltre ridotte a 500 euro anziché i 1.000 precedentemente definiti, con lo scopo di limitare al massimo le attività illecite e di riciclaggio. Per importi superiori al massimale, se decidiamo di vendere il nostro oro, l’esercente sarà tenuto a procedere con bonifico o assegno. Questo aspetto ottimizza la tracciabilità dei pagamenti e scongiura attività illecite anche rispetto al fisco.
Anche chi vende il proprio oro dovrà attenersi a delle regole, come per esempio l’obbligo di identificazione e sottoscrizione delle norme antiriciclaggio (quei moduli del tutto simili a quelli presenti in qualsiasi banca).
Quale tutela scritta per chi vende, una volta ceduti i gioielli?
Una pratica che rivela una scarsa affidabilità del compro oro scelto è quella di non rilasciare alcun foglio né ricevuta a seguito di compravendita effettuata.
Il decreto in oggetto definisce pene più severe e obblighi ancor più stringenti in questo senso: l’operatore, nella compravendita, è tenuto a compilare un modulo contenente diverse informazioni, come i dati del cliente, la descrizione dell’oggetto venduto dal cliente, il peso, la quotazione, il metodo di pagamento e le immagini del gioiello.
La scheda riepilogativa è numerata, non può dunque essere compilata su foglio bianco. Il Decreto legislativo 92/2017 definisce inoltre che sia rilasciata copia di tale scheda al cliente, che dunque gode di una tutela completa a testimonianza dell’avvenuta compravendita dei propri gioielli.