In questi mesi di vigilia alle prossime elezioni politiche, che si terranno tra qualche giorno, vi sarà capitato almeno una volta di sentire parlare di Rosatellum in tv, alla radio o di leggere questo termine anche sul motore di ricerca Google. Ma di cosa si tratta esattamente?
Esso si riferisce alla legge elettorale italiana approvata in Parlamento nel 2017, comunemente denominata anche Rosatellum bis o Rosatellum che fornisce una disciplina che si applica all’elezione dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato.
Perché si chiama Rosatellum? Questa legge prende il nome di colui che l’ha ideata: il capogruppo alla Camera del PD, Ettore Rosato.
Rosatellum, le caratteristiche più rilevanti
Il testo di questa legge elettorale prevede l’introduzione di un sistema elettorale misto:
– saranno assegnati 232 seggi alla Camera dei Deputati e 116 al Senato, pari al 37%, attraverso un sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali, all’interno dei quali verrà eletto solamente il candidato che riceverà più voti.
– Saranno assegnati 386 seggi alla Camera dei Deputati e 193 al Senato, pari al 61%, attraverso il sistema proporzionale. Quest’ultimo prevede di ripartire i seggi tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le soglie di sbarramento livello nazionale (pari al 3%). I seggi saranno ripartiti a livello nazionale per il rinnovo della Camera dei Deputati, su base regionale per il rinnovo del Senato. Secondo questa modalità di assegnazione dei seggi, l’elezione avverrà in istituti collegi plurinominali con liste bloccate dei candidati.
– Saranno assegnati 12 seggi per la Camera dei Deputati e 6 seggi per il Senato, pari al 2%, attraverso il voto espresso dagli italiani residenti all’estero. I seggi saranno attribuiti secondo le modalità del sistema proporzionale.
Questa legge prevede diverse soglie di sbarramento, cioè diverse percentuali minime di voti che una lista deve necessariamente raggiungere per partecipare alla ripartizione dei seggi in Parlamento:
– il 3% di voti conseguiti su base nazionale, valevole per le liste singole;
– il 20% di voti conseguiti su base regionale, valevole per le liste singole solo per la composizione del Senato;
– il 20% di voti conseguiti su base regionale, per l’elezione di due candidati nei collegi uninominali, valevole per le liste che rappresentano le minoranze linguistiche riconosciute nelle regioni a statuto speciale che prevedono una particolare tutela di questa piccola parte di popolazione;
– il 10% di voti conseguiti su base nazionale, valevole per le coalizioni, a patto che includano una lista che abbia ricevuto un numero di voti superiore ad una delle tre soglie di sbarramento previste dalla legge elettorale.