La domanda di insinuazione al passivo fallimentare è l’atto con cui il creditore del fallito fa valere la propria pretesa. In parole povere, tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un’impresa fallita, se desiderano ricevere il pagamento, devono fare questo tipo di richiesta.
Da specificare è la parte riguardante i debiti maturati prima del fallimento di un’azienda: vengono presi in cura da una procedura gestita dal Tribunale, denominata “procedura fallimentare” o “fallimento”.
Per gestire questo processo, il Tribunale nomina un professionista: il curatore fallimentare.
Come funziona la domanda di insinuazione al passivo fallimentare
La normativa che segue questa proposta è la Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, in particolare negli articoli 93 e 101.
Ci si può avvalere di un avvocato esperto in diritto societario e d’impresa anche se qualcheduno preferisce compilarsi la documentazione di per sé. La domanda assomiglierà a qualcosa di simile a questo link, ovviamente differenzierà di poco in base a quale Tribunale porrete la richiesta.
Dopodiché sarà valutata dal Tribunale insieme al curatore proprio al fine di stabilire se le somme sono effettivamente dovute.
Vi sono sostanzialmente due tipologie di crediti: “privilegiati”, vengono pagati prima di altri crediti, appunto per la natura preferenziale che posseggono; “chirografari”, vengono dopo il pagamento integrale di quelli prima elencati, sempre se avanza dell’attivo. In ogni caso, si svolgono per percentuali uguali con tutti gli altri creditori chirografari.
Come procedere per la richiesta
Come possiamo vedere sui vari siti del Tribunale (esso varia in base alla Provincia in cui vi trovate, per esempio Torino), la domanda deve: essere trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata, o abbreviata a PEC, all’indirizzo anch’esso certificato del curatore. Uguale procedura per la documentazione che prova il credito, incluso anche un documento d’identità.
Eccezione per i documenti che provano il credito rappresentati da cambiali e assegni: devono essere per legge depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza.
Viene inoltre consigliato di:
- redigere la domanda in forma cartacea;
- stamparla e firmarla (nel caso ci si avvalga di avvocato, provvederà il medesimo alla redazione e alla firma);
- estrarne una copia informatica in uno dei formati correnti (es: file pdf) esito di scansione in b/n e a risoluzione compresa tra i 150 e i 200 dpi;
- estrarre dei file di copia dei documenti (analoghi file formato pdf o analogo);
- inserire tutti i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.
NB: è onere del creditore comunicare al curatore, con le stesse modalità, le eventuali variazioni dell‘indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errori o omissioni dell’indirizzo PEC tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni prima dalla data di udienza di verifica del passivo che il curatore comunica generalmente a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.